VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE BIANCA DI LUMEZZANE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ( ONLUS ) IN FORMA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 : Costituzione
E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Volontari Croce Bianca di Lumezzane" (ONLUS) in forma di associazione non riconosciuta. L'Associazione ha la propria sede legale in Lumezzane (Brescia), C.A.P. 25065-Via Giuseppe Mazzini n° 83, C.F. 98001740178. La qualificazione di Organizzazione di Volontariato con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Organizzazione di Volontariato avrà durata illimitata.
Articolo 2 : Statuto
L'Associazione Volontari Croce Bianca di Lumezzane è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n° 266/1991, della Legge Regionale n° 22/1993, del D. L.gs n° 460/1997 e successive modifiche, che attribuisce ad essa la qualificazione di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Articolo 3 : Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Articolo 4 : Oggetto e scopo
L'Associazione Volontari Croce Bianca non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica, apartitica, non professa alcuna confessione religiosa e tutti i soci (detti militi) vi prestano la propria opera volontariamente, personalmente e gratuitamente. L'Associazione svolge la propria attività principalmente nel territorio del comune di Lumezzane e zone limitrofe, e a determinate condizioni nel territorio nazionale ed europeo. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione nelle seguenti aree di intervento:
- Assistenza sociale, sociosanitaria e pronto soccorso
- Assistenza sanitaria
- Beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche, economiche, sociali, e collettività estere per aiuti umanitari. Qualora si verificassero le condizioni può collaborare alla risoluzione di problemi con Autorità, altri Enti per finalità sociali ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con riferimento ai sopraindicati aspetti istituzionali. Potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo le seguenti attività:
- Prestare interventi di primo soccorso con mezzi idonei (ambulanze adeguatamente attrezzate) a chiunque ne faccia richiesta;
- Trasporti di feriti ed infermi sul territorio nazionale ed europeo;
- Trasporto dei deceduti nei luoghi indicati dalle Autorità competenti;
- Prestare opera di assistenza richiesta da privati, Enti Pubblici, Associazioni, secondo le norme o condizioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione, dal Presidente, dal Comandante, ovvero dal Consiglio Direttivo;
- Allestimento ed aggiornamento di materiale informativo e formativo attraverso la raccolta o acquisizione di testi, pubblicazioni, videocassette, attrezzature tecniche per operare nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria e dell'assistenza sanitaria, ad uso dei militi per tutti gli scopi che l'Associazione si è prefissata.
L'Associazione dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività strettamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto integrative di quelle statutarie anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
TITOLO II - ADERENTI
Articolo 5 : Ammissione
Sono aderenti dell'Associazione Volontari della Croce Bianca di Lumezzane tutte le persone fisiche, o le persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali), che condividono le finalità dell'Organizzazione e si impegnano per realizzarle. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda in carta semplice al Consiglio Direttivo, la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine previsto, la stessa è dà ritenersi accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a renderne comprensibile la motivazione.
Articolo 6 : Diritti e obblighi dell'Associato
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso in qualsiasi momento. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto in Assemblea. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci godono del diritto dell'elettorato attivo e passivo, del diritto di informazione e di controllo sull'attività dell'Associazione nei limiti stabiliti dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento Interno. I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. I soci hanno l'obbligo di dare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Agli associati è riconosciuto il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata in nome e per conto della Associazione entro limiti preventivamente stabiliti. Le concrete modalità di attuazione dei diritti e degli obblighi degli aderenti sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. L'Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando contratti ed assicurazioni a norma di legge.
Articolo 7 : Categorie dei soci
Gli aderenti all'Associazione si distinguono in:
a) Volontari del Soccorso, dell'assistenza e dei servizi sociali;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari.
Sono Volontari del Soccorso, assistenza e servizi sociali, i soci regolarmente iscritti che hanno superato il corso di preparazione organizzato dalla Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.
Sono Soci Sostenitori coloro i quali spontaneamente e senza alcuna contropartita elargiranno a favore dell'Associazione somme in denaro o altri beni.
Sono Soci Benemeriti e Onorari coloro, che a giudizio del Consiglio Direttivo, pur non essendo in servizio attivo abbiano partecipato o partecipino direttamente o indirettamente all'attività dell'Associazione con contributi umanitari e materiali considerevoli.
Articolo 8 : Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. La qualità di Socio è intrasmissibile per qualsiasi causa.
Articolo 9 : Recesso
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del terzo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.
Articolo 10 : Esclusione
In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. A titolo esemplificativo sono considerati gravi motivi:
- Inosservanza grave delle norme dello Statuto e del Regolamento Interno;
- Comportamento compromettente il buon nome e il buon funzionamento dell'Associazione;
- Appropriazione di beni di proprietà dell'Associazione e del personale operante in essa;
- Condotta gravemente offensiva nei confronti degli Organi Istituzionali dell'Associazione.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione comunicato mediante lettera raccomandata R.R. . Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata e più precisamente l'indicazione del fatto o dei fatti specifici integranti il grave motivo. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo di convocazione del Collegio dei Probiviri per esaminare la questione così come previsto dall'articolo 22 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso. La richiesta sottoscritta dall'interessato e genericamente motivata deve essere presentata a mezzo di lettera raccomandata R.R. al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'avvenuta notificazione della deliberazione di esclusione. L'escluso può in ogni caso ricorrere al giudizio del Collegio Arbitrale così come previsto dall'articolo 33 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta convoca il Collegio dei Probiviri. Gli associati che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11 : Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Militi;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Comandante dei Militi;
f) Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione sono gratuite e perciò prive di compenso, essendo l'opera prestata a favore dell'Associazione svolta volontariamente e per spirito di solidarietà. L'Associazione riconosce esclusivamente il solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della stessa entro limiti preventivamente stabiliti.
Articolo 12 : Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione detti militi, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Gli Enti e le persone giuridiche associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia, anche per procura la rappresentanza dell'Ente o della persona giuridica. L'Assemblea è momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza o temporaneo impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal membro più anziano in carica nel Consiglio Direttivo.
Articolo 13 : Convocazione
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, nonché con manifesto da affiggersi presso la sede dell'Associazione negli appositi spazi. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima, sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Gli avvisi devono essere comunicati tramite lettera a tutti i militi al domicilio risultante dal Libro dei Soci, e ricevuti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea inoltre deve essere convocata su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto dei soci, oppure dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.
Articolo 14 : Oggetto delle delibere assembleari
All'Assemblea spetta di:
a)Provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, del Comandante e del Vice Comandante con apposite elezioni così come disciplinate dal Regolamento dell'Associazione;
b) Deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
c) Approvare il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e le sue modifiche così come disciplinato dall'articolo 3 del presente Statuto;
d) Deliberare sull'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo;
e) Deliberare sul trasferimento della Sede Sociale;
f) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Delle riunioni dell'Assemblea e relative delibere deve essere redatto Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché data pubblicità mediante affissione del relativo Verbale negli appositi spazi all'interno della Sede Sociale. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e pertanto le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge e allo Statuto obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 15 : Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci regolarmente iscritti. Non sono ammesse deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Articolo 16 : Votazioni
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti. Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Articolo 17 : Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sedici membri scelti fra i Soci ed eletti dall'Assemblea. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Comandante dei Militi e i due Vice Comandanti. I Consiglieri durano in carica tre anni. In caso di recesso, decesso, decadenza o impossibilità sopraggiunta a svolgere le proprie mansioni di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, con il primo candidato della lista dei non eletti.
Il Consigliere decade dalla propria carica quando nel corso dell'anno solare non abbia partecipato a tre sedute del Consiglio Direttivo senza un giustificato motivo. In caso di decesso, dimissioni o revoca di uno o più Consiglieri in numero tale che venga meno la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo il Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere sciolto. Contestualmente il Presidente indice nuove elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti e il Segretario Generale dell'Associazione e il Tesoriere dell'Associazione. Il Segretario Generale dell'Associazione è anche Segretario del Consiglio Direttivo.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione anche avvalendosi di idonei collaboratori. Il Segretario denuncia gli infortuni e danni a terzi a seconda delle disposizioni contrattuali ed è responsabile in caso di omissione o ritardi di denuncia. Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci. Il Consiglio Direttivo al proprio interno nomina il Vice Segretario.
Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio dei propri compiti. Il Segretario e il Vice Segretario possono essere revocati dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura il regolare andamento del servizio di cassa, provvede alle riscossioni ed ai pagamenti con propria firma libera o congiunta secondo le forme e le modalità stabilite dal Regolamento. Il Consiglio Direttivo può revocare il Tesoriere. Il Consiglio inoltre nomina il Direttore Sanitario e i Responsabili dei vari servizi.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o chi per esso, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno sei volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. La convocazione deve avvenire a mezzo di avviso scritto da inviare al domicilio dei membri tre giorni prima della riunione ed in casi urgenti almeno ventiquattro ore prima. In quest'ultimo caso la convocazione può essere fatta ai singoli Consiglieri anche verbalmente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Il Consigliere che in una determinata operazione ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve darne notizia agli altri Consiglieri, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso di inosservanza il Consigliere risponde delle perdite e danni che eventualmente siano derivati all'Associazione dall'operazione compiuta.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente partendo dal più anziano in carica nel Consiglio Direttivo, ovvero dal membro più anziano in carica nel Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo Verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea, compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Articolo 18 : Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il Verbale dell'Assemblea unitamente al segretario, il quale ne cura la custodia presso i locali dell'Associazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, i due Vice Presidenti. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea o impedimento, in ogni sua attribuzione con tutte le prerogative e gli obblighi che gli competono. In caso di impedimento o assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in carica in seno al Consiglio Direttivo.
Articolo 19 : Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri competenti nel settore contabile. Il Collegio ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferirne all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio deve riunirsi autonomamente almeno quattro volte all'anno per redigere una relazione sullo stato economico e sulla gestione amministrativa dell'Associazione da presentare al Consiglio Direttivo. La Riunione è convocata dal Presidente del Collegio mediante comunicazione scritta.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere e con tutte le altre cariche Istituzionali e regolamentari dell'Associazione. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti la persona dichiarata interdetta, inabile, fallita, ovvero parente od affine di Consiglieri in carica. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci. L'Assemblea può revocare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 20 : Collegio dei Probiviri
L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto da cinque membri scelti fra i soci. I Probiviri possono disporre autonomamente, o su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo o del Comandante provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati secondo le modalità previste dal Regolamento Disciplinare dell'Associazione. I provvedimenti dovranno poi essere ratificati dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla loro emanazione pena la nullità degli stessi. Il Collegio ha il compito di esaminare il provvedimento di esclusione di un socio, di cui all'articolo 10 del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri cura la tenuta del Libro delle Adunanze e dei Provvedimenti del Collegio stesso. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente e i componenti del Collegio durano in carica tre anni. I componenti del Collegio Possono essere revocati dall'Assemblea dei soci. L'incarico ricoperto nel Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere e con tutte le altre cariche istituzionali e regolamentari dell'Associazione.
Articolo 21 : Comandante dei Militi
Il Comandante e i due Vice Comandanti dei Militi sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Il Comandante dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Assemblea che riguardano l'operatività concreta delle singole squadre. Il Comandante ha il dovere di garantire e promuovere l'armonia fra i Militi e il buon funzionamento delle singole squadre, anche attraverso la emanazione di prescrizioni autonome nei limiti delle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea. Convoca la riunione dei Capisquadra almeno due volte all'anno e quando ne ravvisi la necessità. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vice Comandante con più anzianità di servizio sostituisce il Comandante in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza temporanea o impedimento. L'Assemblea può revocare il Comandante e i Vice Comandanti. Il Comandante e i Vice Comandanti non possono rivestire altre cariche istituzionali o regolamentari all'interno dell'Associazione.
Articolo 22 : Rieleggibilità delle cariche
I rappresentanti degli Organi Istituzionali dell'Associazione, così come indicati dall'articolo 11 del presente Statuto sono liberamente rieleggibili. Le cariche istituzionali cessano alla scadenza del mandato con i relativi poteri. Nel periodo che intercorre tra l'elezione dei nuovi organi dell'Associazione ed il loro insediamento il Consiglio uscente può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 23 : Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) Da eventuali donazioni erogazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
- Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- Dal ricavato dell'Associazione proveniente da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- Dai risultati conseguiti dallo svolgimento di eventuali attività marginali direttamente connesse ed accessorie per loro stessa natura a quelle istituzionali di cui all'articolo 4 del presente Statuto, di carattere commerciale e produttivo.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.
Articolo 24 : Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dall'Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Articolo 25 : Bilancio
Gli esercizi dell'Associazione di Volontariato chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'esercizio entrante, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea così come disciplinato dall'articolo 13 del presente Statuto. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce di bilancio della Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I bilanci devono essere esposti negli appositi spazi e rimanere depositati presso la Sede dell'Associazione nei venti giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 26 : Libri e Registri dell'Associazione
L'Associazione deve istituire e tenere aggiornati:
- Il Libro dei Soci; - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- I Libri Contabili e Fiscali di Legge;
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Revisori dei Conti;
- Il Libro delle Adunanze e dei Provvedimenti del Collegio dei Probiviri;
- L'inventario del Patrimonio dell'Associazione. -
Articolo 27 : Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V - RESPONSABILITA'
Articolo 28 : Responsabilità e Assicurazione
Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dalla attività medesima. L'Associazione risponde, con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.
TITOLO VI - BANDIERA SOCIALE
Articolo 29 : Bandiera dell'Associazione
La Bandiera dell'Associazione è un drappo azzurro e bianco a due bande verticali di eguale misura. Il drappo reca al centro un cerchio bianco contenente sul diametro la denominazione "Volontari Croce Bianca Lumezzane", all'interno una croce bianca con annesso il logo del comune di Lumezzane. La Bandiera non può uscire dalla sede se non per prendere parte a feste sociali o per onoranze funebri o per presenziare a manifestazioni di Associazioni con le quali esiste un accordo. La bandiera sarà sempre accompagnata da almeno due militi.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 : Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'articolo 5 comma quarto della Legge n° 266 del 1991, nel rispetto delle vigenti norme di legge salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti di tutti i soci regolarmente iscritti sia in prima sia in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
Articolo 31 : Clausola Compromissoria
Ogni controversia suscettibile di clausola compromissoria che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia ad istanza della parte più diligente Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura nel rispetto delle regole del contraddittorio con giudizio inappellabile e vincolante per le parti entro novanta giorni.
Articolo 32 : Legge Applicabile
Oltre che dal presente Statuto l'Associazione sarà disciplinata da un Regolamento Interno e da un Regolamento Disciplinare. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile nonché alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stato nella materia specifica.
Lumezzane, Via Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutti n. 4, diciotto ottobre duemila.
Croce
Bianca Lumezzane - Emergenza Medica Sanitaria - Pronto intervento sanitario
118
Riconosciuta ONLUS Iscrizione albo volontari Regione Lombardia
settore A1/1827 decreto n. 61229
Italian Emergency Medical Services EMS 118 First aid squad
- Ambulance service
Via Madre L. Seneci, 34 25065 LUMEZZANE San Sebastiano (Brescia) Italia
EU
Tel. 030 82 97 17 Fax 030 82 73 79
E-mail: info@crocebiancalumezzane.org
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